Iva, le fatture vanno annotate

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Relativamente al caso della mancata annotazione ai fini Iva di due fatture del 2005, di importo poco superiore al milione di euro, per non aver ricevuto il relativo importo delle stesse, il legale rappresentante di un'impresa veniva dichiarato colpevole per il reato di cui all'articolo 4 del D.Lgs n. 74/2000 e ad un anno di reclusione.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di Cassazione che - nella sentenza n. 33585, depositata il 31 agosto 2012 - sottolineano che non è possibile applicare, ratione temporis, il sistema dell'Iva per cassa, introdotto dall'art. 7 del DL n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009.

Inoltre si legge in sentenza che l'annotazione “la presente fattura è stata emessa con Iva ad esigibilità differita” “alluda al disposto del co. 3 del citato art. 6, là dove si stabilisce che le prestazioni dei servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo: se così è la condotta omissiva del contribuente si palesa in netto contrasto col dettato normativo, dal momento che l'art. 6 introduce una deroga all'operare del criterio teste enunciato (effettuazione dell'operazione al pagamento del corrispettivo) per il caso in cui anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura”.
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  • ItaliaOggi, p. 25 – Esigibilità differita, evade chi non contabilizza - Alberici

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