La conciliazione in edilizia richiede la presenza della Cassa Edile

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Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto accordo conciliativo sulle predette quote. Il datore di lavoro esegue puntualmente l’accordo e corrisponde le somme conciliate direttamente al lavoratore. Ciò nonostante il datore di lavoro si vede recapitare dalla Cassa Edile la richiesta di corresponsione per intero delle somme che originariamente erano oggetto di accantonamento. Il datore di lavoro può invocare nei confronti della Cassa Edile l’intervenuto accordo conciliativo e il relativo pagamento già effettuato in favore del lavoratore?



La presente esposizione ha per oggetto la portata applicativa dell’art. 11 del D.lgs. n. 124/2004, nell'ambito del rapporto di lavoro nel settore edile, caratterizzato dalla presenza, accanto alle ordinarie parti contrattuali, della Cassa Edile.

Natura retributiva delle somme oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile

Va premesso che le somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare presso le Casse Edili e che poi queste ultime erogano a loro volta a scadenze periodiche ai lavoratori, costituiscono spettanze che fanno parte della retribuzione e che pertanto hanno natura retributiva.

In altri termini, le Casse Edili ricevono da parte dei datori di lavoro sia somme - definite accantonamenti - dovute ai lavoratori a titolo di trattamento economico per riposi, ferie, festività e gratifica natalizia, sia somme a titolo di contributi previdenziali.

Considerato che il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 0008716, del 12/06/2009, ha sottolineato l’importanza di definire le controversie lavoristiche di contenuto patrimoniale mediante l’istituto della conciliazione monocratica di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 124 cit., deve conseguentemente dedursi che anche le quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, attesa la loro natura retributiva, possono formare oggetto di accordo conciliativo.

Il punto semmai è altro, poiché si tratta di verificare se tale conciliazione possa svolgersi tra datore di lavoro e lavoratore in assenza della Cassa Edile, ovvero se tale attività richieda la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro edile e quindi: datore di lavoro, lavoratore e Cassa Edile. Nella prima ipotesi la verifica coinvolge anche l’efficacia rispetto alla Cassa Edile dell’eventuale accordo conciliativo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore sulle somme oggetto di accantonamento.

Le funzioni delle Casse Edili

Va preliminarmente osservato che la Cassa Edile costituisce un ente bilaterale “[…] originato e regolamento dalla contrattazione […]” e, pertanto, di natura paritetica, perché, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. h) del D.lgs. n. 276/03 costituito “[…] da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale, che siano per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale […] per la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito”.

L'adesione alla Cassa Edile si manifesta, tra l'altro, mediante l'invio a quest'ultima da parte del datore di lavoro delle denunce nominative dei propri dipendenti. In tali denunce vengono annotate le ore di lavoro effettuate dai predetti lavoratori, onde determinare l'entità degli accantonamenti che il datore è tenuto a corrispondere alla Cassa. Ciò nella prospettiva di una “ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile la cui attività come noto è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende”. Tali accantonamenti, infatti, come testé accennato “concorrono a determinare il complessivo trattamento economico del lavoratore”, perché “connessi direttamente alla controprestazione lavorativa”.

Sulle funzioni che la Cassa Edile è tenuta a svolgere in materia si registrano in giurisprudenza due opposti orientamenti.

  1. Casse Edili come mere depositarie delle somme accantonate

Secondo l’indirizzo tradizionale la Cassa Edile sarebbe “[...] mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell'ambito di una funzione di intermediazione”. Tale impostazione è stata condivisa anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che, con parere n. 15 del 28/04/2010, nel richiamare il predetto orientamento, ha sottolineato “il ruolo di soggetto intermediario nel pagamento di emolumenti” svolto dalla Cassa Edile.

  1. Casse Edili come enti che svolgono funzioni previdenziali e assistenziali

Altro e tuttora prevalente indirizzo, formatosi recentemente, ritiene che “le Casse Edili sono enti di fatto, promossi e gestiti dalle Associazioni dei datori e dalle Organizzazioni sindacali, per fini mutualistici e previdenziali a favore dei lavoratori del settore delle costruzioni”.

A giudizio degli scriventi l’attribuzione alla Cassa di funzioni previdenziali appare pertinente con l’art. 2, comma I, lett. h), del D.lgs. n. 276 cit., che assegna agli Enti bilaterali, quale è per l’appunto la Cassa Edile, “[…] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito […]”.

La natura giuridica del rapporto tra datore di lavoro, lavoratore e Cassa Edile

In ragione di tale funzione, si ritiene che la Cassa Edile partecipa effettivamente al rapporto di lavoro, nell'ambito del quale, infatti, viene qualificata, con orientamento ormai univoco e condiviso, come delegato dal datore di lavoro all'adempimento della prestazione in favore del lavoratore.

Il rapporto di lavoro in edilizia viene in altri termini ricondotto nell'alveo della delegazione di cui all'art. 1268 c.c., la quale costituisce una modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio, perché aggiunge al datore di lavoro (delegante) un nuovo debitore e cioè la Cassa Edile (delegato), per la maggior tutela della posizione creditoria del lavoratore (delegatario).

La conciliazione monocratica sulle quote oggetto di accantonamento

Orbene, rispetto a tali premesse occorre ora valutare la portata applicativa dell’art. 11 D.lgs. n. 124 cit.

Si evidenzia che la norma nel suo dato letterale non parla di lavoratore e/o di datore di lavoro, ma utilizza la generica espressione di “parti interessate”, lasciando così trasparire la possibilità di estendere il portato applicativo nei confronti di soggetti che non improntano il rapporto di lavoro secondo l’ordinaria struttura bilaterale.

Ciò posto occorre soffermarsi su una importante distinzione.

Ove si ritenga che le Casse Edili assolvano a una funzione di mere depositarie delle somme accantonate dal datore in favore del lavoratore si deve ritenere, conseguentemente, che le predette associazioni operino nel contesto de quo come adiectus solutionis causa, siano cioè semplici destinatarie dell’accantonamento effettuato rispetto al quale non sono portatrici di interessi propri e autonomi tali pertanto da giustificare una partecipazione all’attività conciliativa. Quest’ultima infatti non potrà che svolgersi tra datore e lavoratore, in quanto unici titolari di poteri dispositivi rispetto a posizioni creditorie e debitorie di loro esclusivo appannaggio.

Di contro l’orientamento per il quale le Casse Edili erogano motu proprio, in favore dei lavoratori, prestazioni di previdenza ed assistenza, sottende, in altri termini, la titolarità in capo alle Casse Edili di un proprio interesse a conseguire, sia pur temporaneamente e congiuntamente ai relativi contributi, le somme occorrenti all’espletamento delle suddette attività previdenziali, garantendo al tempo stesso il lavoratore circa l'unitarietà e l'effettività dei pagamenti.

Tale funzione, che trova ormai il proprio addentellato nell’art. 2 comma I lett. h) del D.lgs. n. 276 cit. e pieno consenso nel recente arresto giurisprudenziale, è aderente anche con la natura giuridica del rapporto intercorrente tra datore, Cassa Edile e lavoratore, ricostruito pacificamente in termini di delegazione di pagamento. E infatti il delegato, posizione nella specie assunta dalla Cassa, è titolare di un interesse sia differenziato rispetto a quello del datore delegante e del lavoratore delegatorio, sia autonomo, giacché non si esaurisce nell’attività di deposito di somme, essendo piuttosto preordinato a garantire funzioni solutorie e mutualistiche.

Da ciò ne discende che le Casse Edili, quali “parti interessate” alla composizione della lite, dovranno essere chiamate nel procedimento conciliativo, al fine di garantire l’integrità del contraddittorio e la piena efficacia dell’eventuale accordo di conciliazione.

La Cassa Edile dovrà in altri termini considerarsi come destinataria:

  1. della fase preparatoria del procedimento conciliativo;

  2. della redazione del verbale, positivo o negativo;

  3. degli adempimenti contributivi e assicurativi.

Infatti, laddove si escludesse la Cassa Edile dal procedimento di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 124 cit. l'eventuale accordo conciliativo che riguardasse anche le quote oggetto di accantonamento non potrà spiegare effetti nei confronti del predetto organismo associativo, attesa la basilare regola di cui all'art. 1372 c.c.: res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest (il contratto ha forza di legge tra le parti, in quanto né nuoce né giova al terzo che non vi ha partecipato). Sicché il datore di lavoro che abbia dato puntuale esecuzione all’accordo non potrebbe, alla luce di tali considerazioni, invocare gli effetti liberatori del pagamento nei confronti della Cassa Edile, attesa la posizione di terzietà di quest’ultima rispetto al regolamento conciliativo concluso con il lavoratore.

Il recente orientamento della Suprema Corte sull’efficacia liberatoria del pagamento diretto al lavoratore delle quote oggetto di accantonamento

Sul punto la Suprema Corte si è recentemente espressa ritenendo che in considerazione del rapporto di delegazione di pagamento che intercorre tra datore di lavoro e Cassa Edile “[…] quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere i pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ.”. Da tale statuizione ne segue che il pagamento diretto eseguito dal datore di lavoro in favore dei lavoratori delle somme oggetto di accantonamento, se del caso anche conciliate, rappresenterebbe una revoca al rapporto di delega intercorrente con la Cassa.

Critica all’orientamento della Suprema Corte

Tale affermazione a giudizio degli scriventi non appare condivisibile per tre ordini di motivi:

  1. le Casse Edili, come sopra osservato, sono titolari di un autonomo e differenziato interesse che ne legittima la posizione sostanziale (e non formale) nel rapporto di lavoro e che le rende al tempo stesso parti rispetto ad ogni questione potenzialmente idonea a incidere nelle sfere di propria attribuzione. Sicché, ove tali posizioni vengano scalfite da accordi rispetto ai quali le Casse non abbiano partecipato, appare giusto affermare l’applicabilità della regola posta dall’art. 1372 c.c.;

  2. si ritiene che il pagamento diretto ai lavoratori non costituisca una revoca della delega alla Cassa soprattutto laddove il datore di lavoro continui ad essere iscritto alla Cassa edile e a presentare le periodiche denunce relative ai contributi ed agli accantonamenti relative ai lavoratori dipendenti. Tale comportamento, infatti, appare a giudizio degli scriventi del tutto incompatibile con una revoca della delega;

  3. il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa Edile, unitamente alla somme appannaggio dei lavoratori, anche dei contributi aggiuntivi la cui titolarità appartiene esclusivamente all’organismo associativo. Al riguardo il Tribunale di Perugia ha recentemente osservato che entrambi i versamenti traggono origini da obblighi non scindibili e che rispetto ad essi non è neppure ammesso il parziale adempimento.

Quest’ultima osservazione evidenzia ancor più l’opportunità di rendere le Casse Edili parti del procedimento di conciliazione.

Invero, se tutte le parti coinvolte nel rapporto di lavoro edile intervenissero in sede di conciliazione sarebbe possibile anche determinare l’entità dei contributi che attengono al rapporto obbligatorio diretto ed esclusivo tra datore di lavoro e Cassa edile. Di tali somme è infatti sicuramente destinataria in via diretta la Cassa, la quale, mediante la partecipazione al contradditorio, avrebbe la possibilità di esercitare i propri poteri dispositivi.

Alla luce di tali considerazioni, gli scriventi sono dell’avviso che la prassi invalsa negli Uffici ministeriali di escludere le Casse Edili dalla procedura conciliativa e di giungere in tale sede a un accordo in merito alle quote oggetto di accantonamento, sottenda il fondato rischio di esporre il datore di lavoro all’eccezione circa l’inefficacia dell’accordo eventualmente raggiunto sulle predette quote e sui relativi pagamenti eseguiti, con obbligo di ripetizione dei versamenti effettuati.

Il caso concreto

Ciò per l’appunto è quanto avvenuto nel caso di specie.

Il lavoratore edile Tizio ha presentato un esposto alla DTL con il quale ha rivendicato il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL ha avviato un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124 cit. tra datore di lavoro e lavoratore, senza tuttavia convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione è stato raggiunto un accordo conciliativo sulle predette quote. Il datore di lavoro ha eseguito puntualmente l’accordo e ha corrisposto le somme conciliate direttamente al lavoratore. Malgrado ciò la Cassa Edile ha intimato al datore di lavoro la corresponsione integrale delle quote accantonabili. Tale richiesta appare fondata perché l’accordo non spiega effetti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., nei confronti della Cassa Edile quale terzo escluso e conseguentemente il pagamento eseguito in favore di Tizio non ha effetti liberatori per il datore di lavoro legato pur sempre da rapporti di delegazione con la Cassa Edile.

NOTE

i Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 16/03/2010, n. 6334.

ii Istituto applicato nell’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 36 del 2009.

iv Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/10/2008, n. 25888.

vi Cfr. circolare INPS n. 209/95.

viii Cfr. Cass. Civ. n. 5741/01; da ultimo in giurisprudenza di merito cfr. Trib. Lodi, 27/03/2008.

ix Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/06/2005, n. 13300; Cass. civ. Sez. lavoro, 07/10/2004, n. 20004; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/10/2008, n. 25888; Cass. civ. Sez. lavoro, 16/03/2010, n. 6334; cfr. Cons. Stato Sez. V Sent., 08/09/2008, n. 4248; giurisprudenza di merito cfr. Trib. Bari 22/09/2006 cfr. Trib. di Ivrea 03/08/2006; Trib sez. lavoro Perugia sent. n. 301 del 10/06/09 e ancora da ultimo Trib. Perugia Sez. lavoro, Sent., 12/04/2011.

x Al riguardo si richiama la giurisprudenza sopra citata. Per tale impostazione cfr. anche Fondazione Studi Consulenti del Lavoro parere n. 15 del 28/04/2010.

xi Nel diritto romano era il soggetto (diverso dal creditore) legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore, che in tal modo liberava il debitore ed estingueva l'obbligazione sottostante.

xii Rispettivamente commi 2 e 6 dell’art. 11 del D.lgs. n. 124 cit..

xiii Rispettivamente commi 3 e 5 dell’art. 11 del D.lgs. n. 124 cit..

xiv Comma 4 dell’art.11 del D.lgs. n. 124 cit..

xv Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 28/03/2011, n. 7050.

xvi Cfr. Trib. Perugia Sez. lavoro, Sent., 12/04/2011.

xvii Laddove la Cassa Edile non venisse evocata nel procedimento di conciliazione l’accordo eventualmente raggiunto in tale sede non potrà spiegare effetti nei suoi confronti e pertanto le quote contributive (ripetesi di titolarità della Cassa) dovranno comunque essere versate dal datore per intero.

xviii A tali conclusione perviene anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con parere citato nel corpo dell’esposizione. Tuttavia la Fondazione parte da una premessa non condivisibile laddove riconosce alla Cassa Edile il ruolo di depositario di somme e che mal collima con la veste di delegato di pagamento.

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