La continuità del rapporto di co.co.co. non è indice di subordinazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22690 del 24 ottobre 2014, ha dichiarato che non costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto, la continuità per un certo periodo di tempo anche lungo (nel caso di specie dall’ottobre 1991 al febbraio 1994) della prestazione lavorativa di progettista, atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale, riconducibile alla natura del rapporto, è svincolata dall'occasione in cui si manifesta la necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso (Cass. n. 2120/2001).

Né il potere di indicazione che il lavoratore esercita nei confronti di altri lavoratori costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, dato che è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, mentre diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia impartito.

Quindi, il fatto che il collaboratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 15001/2000).

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