La dichiarazione di immediata disponibilità per l’ASpI

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A breve sarà disponibile la procedura con la quale il cittadino, attraverso i canali previsti per la presentazione della domanda di prestazione ASpI e mini ASpI (sportello on line, Patronati e Contact center inte grato), potrà rendere la dichiarazione di immediata disponibilità all’Inps – qualora non si fosse già recato al Centro per  l’Impiego – e avere l’indicazione del servizio competente allo svolgimento delle funzioni ad esso demandate dalla normativa soprattutto in materia di politiche attive.

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle procedure aggiornate del Sistema Informativo dei Percettori,

è sospesa la decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI/mini-ASpI nel periodo che va dal 28 ottobre 2013 e il 30 novembre 2013.

Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI e mini ASpI)

L’ASpI è la prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013, che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. In caso di requisiti ridotti è prevista la mini ASpI.

La prestazione è erogata:

- a domanda (all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di

spettanza del trattamento, anche attraverso i canali web, n. verde, patronati o intermediari abilitati)

- per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013

- a favore dei lavoratori dipendenti

- anche apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni (i lavoratori a tempo determinato della scuola accedono alla mini ASpI)

- per la perdita involontaria dell’occupazione (non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale *; mentre, spetta nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa, ad esempio motivate dal mancato pagamento della retribuzione o dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro).

* la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta: nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Restano esclusi

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni,

- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato,

- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Requisiti

- stato di disoccupazione involontaria;

- biennio di anzianità assicurativa (non richiesto per la mini ASpI);

- 52 settimane di contribuzione, versata o dovuta, nel biennio precedente al licenziamento (per la mini ASpI almeno 13 settimane di contribuzione, versata o dovuta, nei 12 mesi precedenti il licenziamento).

La dichiarazione di immediata disponibilità

Ai fini del requisito dello Stato di disoccupazione involontario, l’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta ed una che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ex art. 1, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 181 del 2000.

La circolare Inps n. 154/2013 fornisce indicazioni in merito.

!lo stato di disoccupazione involontaria è la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Il lavoratore disoccupato ha facoltà di rilasciare all’Inps la dichiarazione al momento della presentazione della domanda di indennità.

L’Inps metterà a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio - ma anche eventualmente del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali in base alle specifiche competenze previste dalla normativa vigente - tali dichiarazioni attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori.

La modulistica aggiornata per la richiesta delle prestazioni

ASpI (modello SR134)

e

Mini-ASpI (modello SR133)

è pubblicata nell’apposita sezione del sito .

Con il servizio di compilazione delle domande in via telematica l’utente avrà a disposizione l’elenco dei Centri per l’Impiego afferenti al suo domicilio.

Attraverso i canali telematici di presentazione della domanda, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.

Norme e prassi

art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92

art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92

1, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 181 del 2000

Inps circolare n. 154/2013

Inps circolare n. 142/2012

Allegati

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