La disoccupazione per i rimpatriati

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La circolare INPS n. 106 del 22 maggio 2015 fornisce istruzioni in merito all’erogazione, ai sensi della Legge 25 luglio 1975 n. 402, del trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati chiarendo che, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione, nulla è cambiato, né per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, né a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012.

Campo di applicazione

Ricorda la circolare che rientrano nel campo di applicazione della legge i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, che siano rimpatriati.

Per accedere alla prestazione di disoccupazione, il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Termini di presentazione

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima e, qualora si tratti di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.

Altre questioni

L’istituto si sofferma inoltre su:

- decorrenza della prestazione;

- importo della prestazione;

- modalità di trattazione delle domande.
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