La durata dell’apprendistato è legata alla formazione

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Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 25014/2012, risponde ad alcuni quesiti avanzati dal coordinamento tecnico delle regioni e precisa alcuni aspetti della nuova disciplina dell'apprendistato (Dlgs n. 167/2011), in vigore dal 25 ottobre 2011.

Nello specifico, il chiarimento interessa il termine del periodo transitorio che il Testo Unico ha fissato nella durata di sei mesi: dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012.

Si precisa, a tal riguardo, che al termine del periodo transitorio non è più possibile stipulare l'apprendistato ai sensi della vecchia normativa, anche per quei contratti conclusi sotto la sua vigenza. Per i lavoratori assunti durante il periodo transitorio vale il principio generale del tempus regit actum. Dunque, per i contratti stipulati dal 26 aprile 2012 il nuovo Testo Unico sostituisce completamente la vecchia normativa, sia regolamentare che sanzionatoria, la quale resta in vigore solo per i contratti di apprendistato in essere al 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale scadenza.

Un’altra delucidazione riguarda l’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante. Si spiega che il nuovo Testo Unico prevede un’integrazione tra la formazione di base e quella integrativa, ossia: una formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, disciplinata dalla contrattazione collettiva e svolta sotto la responsabilità dell'azienda e l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, la cui disciplina e programmazione sono rimesse alle regioni e province autonome nei limiti delle risorse annualmente disponibili. L'offerta formativa professionalizzante è comunque da intendersi sempre obbligatoria e a carico dell'impresa.

Infine, per quanto riguarda la durata dell’apprendistato, il Ministero asserisce che essa è legata all’essenzialità della componente formativa nel vincolo contrattuale. In altri termini, la durata dell’apprendistato è sempre legata alla durata della formazione tanto che se al termine del periodo di formazione nessuna delle parti, datore di lavoro e/o lavoratore, esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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