La grave malattia osta alla detenzione in carcere se questo non è attrezzato per l'assistenza

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 8493 depositata lo scorso 3 marzo 2011, ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo avverso la misura cautelare detentiva disposta nei suoi confronti dai giudici di merito nell'ambito di un procedimento in cui il soggetto era imputato per traffico internazionale di stupefacenti.

Anche se le esigenze cautelari, nella specie, erano di tipo “eccezionale”, l'uomo era affetto da una grave malattie e pertanto – per i giudici di legittimità – andava ricoverato agli arresti in ospedale nel caso in assenza di un carcere attrezzato per assisterlo nella sua patologia.

La Corte, oltre a richiamare i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), ricorda, in proposito, il disposto di cui all'articolo 275 comma 4 ter del Codice di procedura penale secondo cui il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza “se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – La salute dei detenuti passa sopra la sicurezza - Gonnella

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