La Onlus non è sempre qualificabile organizzazione di tendenza per l’applicazione delle norme speciali

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La Onlus non è sempre qualificabile organizzazione di tendenza per l’applicazione delle norme speciali

Per la Cassazione - sentenza n. 16031 del 18 giugno 2018 - la Onlus non è sempre qualificabile organizzazione di tendenza se esercita un'attività strutturata a modo di impresa e se non persegue finalità ideologiche di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

A tal proposito è stato evidenziato che la disciplina dell’art. 4 della Legge n. 108/90 di esclusione dell'operatività della tutela reale di cui all'art. 18 della Legge n. 300/1970, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012, si pone in termini derogatori della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro.

L'art. 4 citato è, dunque, norma eccezionale e di stretta interpretazione ed ai fini della sua operatività è necessario che il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro «non imprenditore» che svolga «senza fini di lucro» una «attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» (vedi Cass. n. 10155/2005).

Il privilegio dell'esenzione dall'applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970 - oggi peraltro abolito per effetto dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2015 - è, in definitiva, collegato alla sussistenza di un triplice requisito (uno in positivo e due in negativo): l'identificabilità di un’organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un'impresa ( Cass. n. 7837/2005).

Quindi, sulla scorta di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che la disciplina dell'art. 4 della Legge n. 109/1990 non può, dunque, trovare applicazione nel caso di un licenziamento illegittimo intimato da una Onlus, in ragione degli scopi palesati dallo Statuto che, di natura assistenziale e socio sanitaria, risultano estranei al campo di applicazione della norma, per essere privi di qualsiasi finalità ideologica, tipicamente connessa alle attività in essa delineate («di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto»).

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