La perizia penale non esclude l'accertamento bancario

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La produzione della perizia posta alla base dell'assoluzione penale del contribuente dal reato di evasione fiscale non è sufficiente per escludere, nei confronti dello stesso, un accertamento fiscale fondato sui conti bancari.

E' quanto sancito dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 22636 dell'8 novembre 2010, con cui viene precisato che il contribuente non è liberato dall’onere di pagare la maggiore Iva nel caso in cui, “a seguito di un accertamento bancario in cui si riscontrano movimentazioni nel conto dell’imprenditore, non documentate da dati contabili, l’amministrazione non riesca a dimostrare che le somme siano utilizzate per alimentare spese personali”. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la presunzione secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, “ha un contenuto complesso” e “può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili”. Detta prova - continuea la Corte - “deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – La perizia non salva i contribuenti - Alberici

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