La prima rata in ritardo annulla il beneficio

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Dall’ultima direttiva Equitalia circa la dilazione dei ruoli per temporanea situazione di obiettiva difficoltà, emerge come la prima rata in ritardo annulli il beneficio della rateazione concessa. Il pagamento fa sì che l’Agente della riscossione debba rinunciare a procedure esecutive già cominciate e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto. Il mancato pagamento (articolo 19, comma 3, dpr n. 602/1973) fa decadere “automaticamente” dal beneficio e l’intero importo ancora dovuto è riscuotibile in unica soluzione, senza poter più essere rateizzato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 51 – La prima rata in ritardo annulla il beneficio - Cogotti

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