La ricevuta della domanda di sanatoria non vale per l’uscita e il rientro dello straniero

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Il ministero del Lavoro, con nota protocollo 400/C/2009/12319, chiarisce che per uscire dal territorio nazionale e farvi rientro gli stranieri, al posto della ricevuta postale che attesta la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, non possono esibire agli Uffici di Polizia di Frontiera la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione attestante la presentazione telematica della domanda di emersione del lavoro irregolare di “colf" e "badanti".

Infatti, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non è assimilabile, fino al completamento delle procedure di emersione, a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto di ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Più precisamente si spiega che a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Niente rimpatrio senza sanatoria - Cirioli

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