La trasmissione telematica del certificato di malattia, una realtà a regime

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La previsione dell’obbligo da parte del lavoratore del settore privato di recapitare, entro due giorni dal rilascio, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, è stata superata dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico all'INPS dei certificati di malattia, a cui invece deve rispondere il medico curante o quello della struttura sanitaria interessata. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 44421 del 26 febbraio 2010, i medici del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore e di rilasciarne copia cartacea allo stesso, facendo venir meno, salvo ipotesi residuali, l'obbligo di invio del certificato cartaceo tramite raccomandata all'Inps da parte del lavoratore. La modalità di invio telematico si rivolge ad una vasta categoria di soggetti: ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (ad eccezione dei lavoratori a regime di diritto pubblico: magistrati, personale militare., etc.); ai lavoratori dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico dell'INPS; pertanto l'obbligo riguarda anche i lavoratori ai quali la malattia è pagata interamente dal datore di lavoro (es. impiegati del settore industria ); ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, per i quali la trasmissione delle domande di malattia/degenza ospedaliera deve essere inoltrata esclusivamente via Web, tramite Patronato o Contact-Center. Con riguardo ai medici, sono obbligati alla trasmissione telematica: i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base); i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale.
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