L'Agenzia risponde ai quesiti dei contribuenti

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L'Agenzia risponde ai quesiti dei contribuenti

Arrivano dall'Agenzia delle entrate le risposte n. 132, 131, 130, 129 del 27 dicembre 2018.

Accordo transattivo, scaturito da una vertenza per lesione della quota di eredità, risposta 129

Con accordo transattivo, scaturito da una vertenza per lesione della quota di eredità, è stata trasferita la proprietà di un immobile. Gli interpellanti intendono alienare dopo un anno dalla transazione.

Si domanda se è applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui non devono essere considerati “redditi diversi” le plusvalenze realizzate con l’alienazione di beni ereditati, sebbene, nel caso specifico, si sia venuti in possesso del bene non con una formale dichiarazione di successione, ma con un atto di transazione.

L’Agenzia, premette che nella fattispecie rappresentata non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all’azione di riduzione in ordine all’eredità: il legittimario, infatti, come costantemente affermato dalla Cassazione, non ha la posizione di chiamato all’eredità, quando sia stato pretermesso dal testatore.

Pertanto, il valore degli immobili trasferiti costituisce reddito: “vanno tassati quali redditi diversi quelli derivanti 'dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere' (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir).

Nella successiva vendita del bene, considerato che la transazione ha creato dei rapporti inter vivos diversi da quelli di successione, la plusvalenza che deriva è imponibile, in quanto realizzata mediante cessione a titolo oneroso di immobile acquistato da non più di cinque anni (articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir): come prezzo di acquisto dei beni ceduti, andrà assunto il valore pattuito a titolo transattivo.

Detassazione Premi di Risultato, risposta 130

Per il diritto all’agevolazione dei premi di risultato da erogare ai dipendenti, secondo la legge di Stabilità 2016, al termine del periodo previsto dal contratto sottoscritto con la rappresentanza sindacale non basta che si sia raggiunto l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello, ma deve essersi verificato che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Nell'istanza giunta all'Agenzia è specificato che il premio di risultato è riconosciuto e modulato in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo, misurabile attraverso apposite tabelle che graduano l’importo del premio in ragione del risultato raggiunto, e non in base al livello di incrementalità riscontrabile dal confronto dei risultati raggiunti al termine del periodo congruo e quelli consuntivati nell’arco temporale immediatamente precedente.

Pertanto, non sussistendo il requisito dell’incrementalità, il premio di risultato in esame non può fruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Sisma bonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, risposta 131

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali “sisma bonus” per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.

Le detrazioni del 50%-65%-75%, è spiegato, spettano ai fabbricati demoliti e ricostruiti, anche se leggermente spostati rispetto al “sedime” orginario ed anche se il titolo edilizio è quello per le nuove costruzioni, cioè il permesso di costruire e non Dia o Scia.

Redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero da lavoratore dipendente residente all’estero, risposta 132

Per effetto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il trattamento fiscale dei redditi percepiti al momento della cessazione del rapporto di impiego dai lavoratori residenti all’estero può variare.

Gli emolumenti percepiti dal dipendente residente in Argentina per la cessazione del rapporto di lavoro sono tutti riconducibili alla sfera di operatività dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Argentina: “.. i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato…”.

Pertanto, in risposta all'istante l'Agenzia delle entrate spiega che, considerato che il dipendente è residente in Argentina e lì ha prestato la propria attività lavorativa per tutta la durata del rapporto, la potestà impositiva spetta allo Stato di residenza del lavoratore: le indennità erogate al momento della cessazione del rapporto di impiego vanno tassate esclusivamente in Argentina.

La società che eroga le somme, previa presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda corredata della certificazione di residenza rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, può applicare direttamente il regime convenzionale, non operando la ritenuta alla fonte.

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