L’ASpI nelle cooperative ex D.P.R. 602/1970

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Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, in sostituzione delle indennità di disoccupazione e di mobilità (quest’ultima dal primo gennaio 2017), l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ha esteso le tutele previste nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro a numerose categorie di lavoratori escluse dalle precedenti prestazioni di sostegno al reddito. Il nuovo sistema di tutela contro la disoccupazione si rivolge anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, precedentemente esclusi dalle indennità di disoccupazione poiché soggetti a un particolare regime contributivo che non prevedeva l’assoggettamento ai contributi previsti per l’assicurazione contro disoccupazione. Le cooperative soggette al regime speciale di cui al D.P.R. n. 602/1970 sono le cooperative di produzione e lavoro operanti nei settori di attività tassativamente elencati nell’apposito documento allegato al decreto stesso. Le attività attualmente contemplate sono le seguenti: - facchinaggio, comprese le attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci e prodotti; - trasporto, di persone e merci; - attività accessorie alle precedenti; - attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.
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