L'assegno familiare coordinato con i regolamenti comunitari

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L'Inps, con la circolare n. 104, del 6 agosto 2012, fornisce precisazione in merito al coordinamento della normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare con le disposizioni previste dai regolamenti comunitari.

In applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall'art. 1, punto 3), del regolamento CE n. 883/2004, in caso di assenza di convivenza dei genitori naturali con la prole, qualora non sia possibile individuare il destinatario dell'assegno, la prestazione spetta al genitore che abbia “sostanzialmente a carico” il figlio naturale, dietro presentazione di una dichiarazione che attesti la non autosufficienza economica del figlio naturale e il mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore.

Il coordinamento con l'art. 68, paragrafo 1, lett. b) e i), del regolamento CE n. 883/2004 riguarda il caso di genitori separati, divorziati o naturali che percepiscono reddito, di cui uno in altro Stato membro. A differenza di quanto previsto per i genitori che percepiscono entrambi redditi italiani, per i quali si utilizza il criterio della posizione tutelata, non saranno respinte le eventuali domande di autorizzazione per il trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro coniuge.

Infine, in applicazione dell'art. 60, paragrafo 1), del regolamento CE n. 987/2009, nel caso in cui il genitore naturale con il quale i figli convivono non abbia un proprio reddito è ammesso che questi inoltri la domanda sulla posizione di lavoro dell'altro genitore, se il titolare del reddito non esercita il suo diritto. Secondo la circolare n. 36/2008, che riconosceva il diritto all'assegno anche al genitore naturale convivente con i figli ma non titolare di reddito, la richiesta doveva essere fatta dal genitore che lavora.
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