Lavoratore non residente, imponibili le somme transattive

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Lavoratore non residente, imponibili le somme transattive

Il lavoratore non residente deve assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto in Italia le somme percepite in esito ad una conciliazione giudiziale per mancata stipula del contratto di lavoro ed erogate da una società residente in Italia.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta dall’interpello n. 578 del 10 dicembre 2020.

Lavoratore non residente, la conciliazione giudiziale

L’AdE si è espressa in merito a un caso che contrapponeva un lavoratore non residente a una società residente in Italia, la quale – a seguito di un verbale di conciliazione giudiziale – s’impegnava:

  • ad assumere il lavoratore a condizioni retributive e contrattuali prestabilite;

o, in alternativa,

  • a riconoscere al lavoratore un importo complessivo lordo predeterminato.

Lavoratore non residente, trattamento fiscale delle somme erogate

In merito al trattamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate evidenziava che l’art. 17, co. 1, lett. a) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata “le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti di lavoro, comprese (…) le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche e a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

Lavoratore non residente, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la tassazione in Italia sia collegata e rappresentata dalla residenza fiscale italiana del soggetto erogante, ai sensi della presunzione assoluta recata dall’art. 23, co. 2, lett a) del TUIR per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In conclusione, l’AdE afferma che all’atto del pagamento dei suddetti emolumenti, la società è tenuta ad applicare le ritenute alla fonte con le modalità previste dall’art. 23, co. 2, lett d) del Dpr. n. 600/1973.

Diversamente, non opera la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 25, co. 2 del Dpr. n. 600/1973 per i redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. 1 del TUIR.

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