Lavoratore trasferito senza interruzione del rapporto: il datore con meno di 50 addetti versa il relativo Tfr al Fondo Inps come l’ex datore

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Con il messaggio n. 21062 del 2009, l’Inps entra nel merito delle situazioni in cui si realizza il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro (con numero di addetti pari o superiore a 50) ad un altro (con numero di addetti inferiore a 50) senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, come cessione di ramo d’azienda, fusione per incorporazione, cessione del contratto eccetera. Nel ribadire quanto detto nella circolare 70 del 2007, l’Istituto chiarisce che nel caso delle operazioni societarie in oggetto permane l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria il Tfr del lavoratore anche nell’ipotesi che il nuovo datore non sia tenuto al versamento del contributo per la mancanza del requisito dimensionale dei 50 addetti. In sostanza, il Tfr rimane legato al lavoratore e il nuovo datore ancorché escluso dalle disposizioni della legge 296/2006 le eredita limitatamente al solo personale trasferito.
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