Lavoratori fragili: smart working per quali patologie?

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Lavoratori fragili: smart working per quali patologie?

A poche settimane dalla scadenza delle tutele e in netto ritardo rispetto al calendario definito dal legislatore, è stato messo a punto l'atteso decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, recante l'elenco delle patologie croniche che aprono le porte allo smart working "agevolato" dei lavoratori fragili.

Il decreto interministeriale è stato firmato dai Ministeri competenti e si avvia ora ad essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, auspicabilmente entro il 28 febbraio 2022, data che segna la fine delle tutele Covid per i lavoratori fragili, salvo proroghe dell'ultima ora che potrebbero arrivare dalla conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Conversione che potrebbe riservare interessanti sorprese anche con riguardo ad un'altra tutela (non più prorogata) ossia quella dell'equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

Ma andiamo con ordine.

Lavoratori fragili: smart working fino al 28 febbraio 2022

L'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 proroga il regime transitorio di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), già vigente fino al 31 dicembre 2021. Tale regime prevede che la prestazione lavorativa dei soggetti cd. fragili sia normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi (ove presente), in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La proroga è operativa fino alla data di adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 221/2021 (i.e. il 24 gennaio 2022 considerando che il D.L. è entrato in vigore lo scorso 25 dicembre) e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

All'emanando decreto spetta individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali continua ad operare, fino al 28 febbraio 2022, il regime transitorio in parola.

Lavoratori fragili: definizione del decreto Cura Italia

Fino ad oggi il legislatore aveva fornito un'ampia, ma piuttosto fumosa, definizione dei lavoratori fragili identificandoli come lavoratori dipendenti (non sono compresi, quindi, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata), pubblici e privati, rientranti in una delle seguenti fattispecie:

  • disabili in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza di verbale di riconoscimento della condizione di handicap, la certificazione deve essere rilasciata dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Lavoratori fragili: cosa prevede il nuovo decreto

Con il nuovo decreto interministeriale 3 febbraio2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene ridisegnata (almeno fino al 28 febbraio 2022) la platea dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che possono di norma svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.

Composto da un solo articolo, il decreto individua le seguenti patologie e condizioni la cui sussistenza, è opportuno evidenziare, è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Indipendentemente dallo stato vaccinale

Categorie

Patologie e condizioni

Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria

· Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva

· Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica)

· Attesa di trapianto d’organo

· Terapie a base di cellule t esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule cart)

· Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure

· Immunodeficienze primitive (es. Sindrome di digeorge, sindrome di wiskott-aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.)

· Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.)

· Dialisi e insufficienza renale cronica grave

· Pregressa splenectomia

· Sindrome da immunodeficienza acquisita (aids) con conta dei linfociti t cd4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.

Pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche

· Cardiopatia ischemica

· Fibrillazione atriale

· Scompenso cardiaco

· Ictus

· Diabete mellito

· Bronco-pneumopatia ostruttiva cronica

· Epatite cronica

· Obesità

Esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni

Esenti alla vaccinazione

· Età >60 anni

· Condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021

L'allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 riporta le seguenti condizioni di elevata fragilità.

Aree di patologia/condizione

Definizione della condizione

Malattie respiratorie

- Fibrosi polmonare idiopatica

- Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie

- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA)

- Pazienti post-shock cardiogeno

Malattie neurologiche

- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone

- Sclerosi multipla

- Distrofia muscolare

- Paralisi cerebrali infantili

- Miastenia gravis

- Patologie neurologiche disimmuni

Diabete/altre endocrinopatie severe

- Diabete di tipo 1

- Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze

- Morbo di Addison

- Panipopituitarismo

Malattie epatiche

- Cirrosi epatica

Malattie cerebrovascolari

- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva

- Stroke nel 2020-21

- Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3

Emoglobinopatie

- Talassemia major

- Anemia a cellule falciformi

- Altre anemie gravi

Altro

- Fibrosi cistica

- Sindrome di Down

- Grave obesità (BMI >35)

Disabilità (fisica, sensoriale,

 

intellettiva e psichica)

 

 

- Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

   

Lavoratori fragili: nuove tutele in arrivo?

Concludiamo con un richiamo finale alle novità che potrebbero giungere all'esito del percorso parlamentare di conversione in legge del decreto legge n. 221 del 2021, ora all'esame del Senato.

Gli emendamenti presentati all'articolo 17 prevedono:

  • l'estensione del richiamato regime transitorio dello smart working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, data in cui termina lo stato di emergenza e la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e con modalità di comunicazione semplificate;
  • in alternativa al lavoro agile, il ripristino dell'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal servizio, con indennizzo dell'INPS.

Ma per avere conferma delle nuove tutele occorre attendere l'esito del percorso parlamentare.

Allegati

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