Lavori di pubblica utilità in presenza dei presupposti e solo a discrezione del giudice

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 6876 del 23 febbraio 2011 – per procedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità al posto della pena detentiva è necessaria la presenza di quattro condizioni: che l'interessato sia tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti; che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il fatto come di lieve entità; che l'imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; che non ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

In ogni caso – continua la Corte – anche nella sussistenza di tutte le condizioni, il giudice è libero di decidere o meno per la sostituzione della pena in quanto quest'ultima non costituisce un diritto dell'imputato ma è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'organo decidente.
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