Lavoro occasionale, sanzione per mancata comunicazione

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Lavoro occasionale, sanzione per mancata comunicazione

Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 16, D.L. n. 50/2017, l'utilizzatore delle prestazioni occasionali è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di Contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

In caso di violazione del suddetto obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione e, nel caso di specie, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

In merito, la circolare n. 5/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato che qualora venga riscontrata la violazione dei suddetti obblighi in relazione a più lavoratori, la sanzione ridotta sarà data dal prodotto tra euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l’INL è tornato sulla questione e, con nota prot. n. 7427 del 21 agosto 2017, ha spiegato che “il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata”.

Stante quanto sopra, qualora, ad esempio, la violazione dell’obbligo di comunicazione sia per 3 lavoratori il primo giorno, per 1 lavoratore il secondo giorno e per 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà pari ad euro 833.33 x 3 giorni per un totale di euro 2499,99.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’11 agosto 2017 – Prest.O. e Libretto di famiglia: le sanzioni illustrate dall’INL – Schiavone

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