Le convenzioni per l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili ed i contributi

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Le assunzioni obbligatorie

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell’art. 1 della medesima Legge (trattasi di disabili aventi determinate percentuali di riduzione della capacità lavorativa e categorie equiparate) nella seguente misura:

- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

Se i datori di lavoro occupano più di 50 dipendenti sussiste anche una quota d’obbligo dell’1% per le categorie equiparate - e, cioè, orfani e coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, di lavoro, ecc. - e tale quota aggiuntiva è fissata in un’unità per i datori di lavoro che occupino da 51 a 150 dipendenti.

Le assunzioni possono essere nominative per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi (art. 7, Legge n. 68/1999).

I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti possono assumere nominativamente un lavoratore disabile, mentre per il secondo lavoratore la chiamata deve essere numerica.

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, possono, invece, utilizzare la chiamata nominativa per il 60% del personale delle assunzioni obbligatorie, mentre il restante 40% deve essere assunto con chiamata numerica.

La convenzione per l’assunzione

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi dell’art. 11, Legge n. 68/99, i datori di lavoro possono stipulare convenzioni con gli Uffici competenti, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge sul collocamento mirato.

Nella convenzione vanno stabiliti sia i tempi che le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, compreso:

- la facoltà di scegliere nominativamente il soggetto;

- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;

- l'assunzione con contratto di lavoro a termine;

- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del comma 4, del citato art. 11, gli Uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

La convenzione per l’inserimento temporaneo

Il datore di lavoro può anche stipulare una convenzione, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 68/99, finalizzata all’inserimento temporaneo del disabile che comporta l’assunzione del disabile da parte del datore di lavoro soggetto all’obbligo di assunzione dei disabili che, però, lo invia presso un soggetto ospitante a cui conferisce commesse.

In pratica si tratta di un accordo trilaterale fra il Sevizio competente, il datore di lavoro che è tenuto agli obblighi di assunzione di disabili e un soggetto ospitante che può essere:

- una cooperativa sociale;

- un’impresa sociale;

- un disabile libero professionista, anche se operante come ditta individuale;

- un datore di lavoro privato non soggetto all’obbligo di riserva.

La convenzione per chi ha più di 50 dipendenti

Il legislatore ha previsto anche un’ulteriore tipologia di convenzione, disciplinata dall’ art. 12-bis, Legge n. 68/99.

Nel caso di specie si tratta di convenzioni trilaterali tra l’Ufficio competente per il collocamento dei disabili, i datori di lavoro con più di 50 dipendenti e:

- le cooperative sociali che svolgono servizi socio-sanitari ed educativi o attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- le imprese sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili;

- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione obbligatoria.

Con questa tipologia di convenzione, il disabile è assunto per almeno tre anni dal soggetto ospitante (quindi dalla cooperativa o dall’impresa sociale o da datore di lavoro privato non soggetto all’obbligo) in cambio del conferimento di commesse di lavoro da parte del datore di lavoro, obbligato alla copertura di una quota, che diventa conferente.

Gli incentivi

L’art. 13 della Legge n. 68/1999, stabilisce che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo per le assunzioni di disabili effettuate attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 della medesima legge.

Annualmente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale stabilisce il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro l’anno precedente.

Nel 2014 il Decreto Direttoriale n. 155 del 12 maggio 2014 ha assegnato ben 21.845.924 euro.

In particolare gli incentivi spettano:

- nella misura massima del 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le suddette convenzioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915 del 23 dicembre 1978, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

- nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto sempre attraverso le suddette convenzioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopracitate;

- per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Infine si sottolinea che al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possono accedere, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse, anche i datori di lavoro committenti che allo scadere della convenzione ex art. 12-bis, Legge n. 68/1999, assumano il lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato.

Norme e prassi 

Legge n. 68 del 12 marzo 1999, articoli 1, 3 e 7, e articoli da 11 a 13

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale n. 155 del 12 maggio 2014
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