Leasing, In Gazzetta le regole per l’applicazione del principio Ifrs 16

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Leasing, In Gazzetta le regole per l’applicazione del principio Ifrs 16

Il decreto 5 agosto 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 16 e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap”, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 191 del 16 agosto 2019.

L’atteso provvedimento da parte degli operatori commerciali, si propone di fornire, ai soggetti Ias/Ifrs adopter, disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale Ifrs 16 Leasing e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.

Esso, infatti, chiarisce la rilevanza fiscale della nuova modalità di rilevazione in bilancio del “leasing”, ovvero del “contratto, o parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'attività (attività sottostante) per un periodo di tempo” (Ifrs 16, Appendice A).

Dal momento che, l'Ifrs 16 non ha apportato sostanziali modifiche alla rilevazione in bilancio dell'operazione da parte del locatore, il decreto reca disposizioni che riguardano esclusivamente il locatario.

Le disposizioni del decreto per la corretta contabilizzazione dei contratti di leasing si applicano dai bilanci 2019.

Ifrs 16, per il leasing unico metodo di contabilizzazione

Il principio contabile internazionale Ifrs 16, relativo alla contabilizzazione dei contratti di leasing, a differenza del principio Ifrs 17, non prevede più due distinte modalità di contabilizzazione a seconda che si tratti di leasing finanziari e operativi, ma un unico modello di rilevazione contabile, che consiste nell'iscrizione, nel bilancio dell'utilizzatore (locatario), del diritto di utilizzo (Rou) e della relativa passività (debito).

Nello specifico, alla data di decorrenza del leasing (data alla quale il locatore mette l'attività sottostante a disposizione del locatario), quest'ultimo rileva l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing. La successiva valutazione del Rou è effettuata, solitamente, con il modello del costo, rilevando, quindi, nel prospetto dell'utile/perdita d'esercizio, gli ammortamenti e le eventuali riduzioni di valore.

Deducibilità dell'ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo 

Relativamente alla modalità di ammortamento, si specifica quanto segue: se l'attività consistente nel diritto d'utilizzo è ammortizzata in conformità al primo periodo del paragrafo 32 dell'Ifrs 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attività materiale o immateriale sottostante.

Il paragrafo 32 del principio contabile dispone, inoltre, che: 

  • se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo del Rou riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario deve ammortizzare il Rou dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile dell'attività sottostante;
  • in caso contrario, il locatario deve ammortizzare il Rou dalla data di decorrenza alla fine della vita utile del Rou o, se anteriore, al termine della durata del contratto di leasing. 
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