Legge di Bilancio 2022: la mappa delle novità per il lavoro

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Legge di Bilancio 2022: la mappa delle novità per il lavoro

Via libera definitivo della Camera alla legge di Bilancio 2022.

La Manovra finanziaria, diventata la L. n. 234 del 30 dicembre 2021, è stata pubblicata in GU il 31 dicembre 2021 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Accanto all'attesa riforma degli ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 da 30 miliardi di euro contiene numerose novità. Analizziamo i principali interventi in materia di lavoro, contenuti nell'articolo 1.

Reddito di cittadinanza (commi 73-86)

La legge di Bilancio 2022 rifinanzia il reddito di cittadinanza dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029.

Viene inoltre modificata la disciplina sostanziale del beneficio economico di cui al decreto-legge n. 4 del 2019. In particolare:

  • si introduce un piano di controlli, definito annualmente dall’INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all’estero;
  • si prevede l’impignorabilità del reddito di cittadinanza;
  • si associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC;
  • si ridefinisce la disciplina dell’offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l’offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua. Per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica;
  • si estende la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e si prevede l’obbligo di comunicazione all’INPS, da parte della cancelleria del giudice, delle sentenze che comportano la revoca del RdC;
  • gli incentivi alle assunzioni previsti dall’articolo 8 sono riconosciuti anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale; 
  • alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, è riconosciuto un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro. È previsto un monitoraggio da parte dell'ANPAL;
  • si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell’importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua di lavoro.

Stanziate infine ulteriori risorse (dall’anno 2022 nel limite di 20 milioni di euro) per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Assunzione agevolata di lavoratori da imprese in crisi (comma 119)

L'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è esteso anche ai datori di lavoro che assumono, nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, di qualsiasi età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Si ricorda che l’esonero contributivo in parola è attualmente riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di under 36 effettuate nel biennio 2021-2022.

Esonero contributivo sulla quota a carico del lavoratore (comma 121)

In via eccezionale e con riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Lo sgravio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

La norma subordina l'applicazione dell'esonero contributivo alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 122-130)

Viene incrementata la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziare:

  • l'indennità giornaliera onnicomprensiva per i lavoratori del settore della pesca, pari a 30 euro per l'anno 2022. L'indennità è riconosciuta per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;
  • misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria per il 2022 e il 2023. Lo sgravio contributivo in parola (art. 43-bis del D.L. 109/2018) consiste nell'esonero dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro nonchè dal pagamento all'INPS del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; 
  • l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA;
  • percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d sistema duale). Vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse destinate ai percorsi formativi. 

Congedo di paternità (comma 134)

La legge di Bilancio 2022 rende permanente il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Dal 2022 pertanto la durata del congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni e ad un giorno per quello facoltativo.

Decontribuzione lavoratrici madri (comma 137)

Si riconosce in via sperimentale per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Parità salariale di genere (comma 138)

Incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere.

L'incremento è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Parità di genere (commi 139-148 e comma 660)

Prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

A tal fine si istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Apprendistato professionalizzante per i lavoratori sportivi (comma 154)

Viene ridotto il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori sportivi è possibile a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni.

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (comma 189)

Rifinanziato, anche per l’anno 2023, il fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, della legge di Bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Contratto di espansione (comma 215)

Esteso il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023.

Per tali anni il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio (anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi) non può essere inferiore a 50.

NASpI (commi 221 e 222)

Dal 1° gennaio 2022 la copertura NASpI è estesa (con relativa contribuzione) agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

  • viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto, insieme ad altri requisiti, ai fini del riconoscimento, della NASpI;
  • la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto) ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL (comma 223)

Novità anche per l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, la DIS-COLL:

  • si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come attualmente previsto);
  • è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;
  • non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi;
  • per i periodi di fruizione della indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Cessazione di attività produttive nel territorio nazionale (commi da 224 a 238)

Introdotti regole e vincoli procedurali per i licenziamenti ad opera di datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

Qualora tali datori di lavoro volessero chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono obbligati a darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS.

Sostegno per le lavoratrici autonome (comma 239)

In favore delle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza) del decreto legislativo n. 151 del 2021 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Assunzione di lavoratori in CIGS (commi 243-248)

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 (inserito dalla legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

Sono esclusi dall'incentivo i datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è infine possibile assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età i lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) (commi 249-252)

Consentita la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori.

Estesa ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

Cooperative di lavoratori (commi 253-254)

Al fine di salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Impedisce il riconoscimento dell'esonero la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta di retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Lavoratori dello spettacolo (comma 352)

Istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il Fondo finanzierà provvedimenti legislativi recanti misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Sgravio contributivo apprendisti (comma 645)

Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno.

Lo sgravio totale è riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

Tirocinio curricolare ed extracurriculare (commi 720-726)

La legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio curricolare come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Si demanda, inoltre, al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari sulla base dei criteri espressamente indicati dalla legge di Bilancio 2022.

Si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996.

Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti del libero professionista (commi 927-944)

È prevista la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

Lavoratori fragili (comma 969)

Per il 2022 è riconosciuta una indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, senza però godere della relativa indennità.

L'indennità,  riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022, è esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non comporta l'accredito figurativo ai fini previdenziali ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (comma 971)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Contratti di consulenza e collaborazione (comma 995)

Le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026.

 

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