Legittime le ulteriori formalità deontologiche imposte con delibera dal Consiglio Nazionale del Notariato

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Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 30580 del 10 agosto 2010, ha respinto il ricorso di un notaio romano avverso la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 5 aprile 2008 modificativa di alcuni principi deontologici professionali. 

In particolare, il ricorrente aveva lamentato l'illegittimità della previsione di alcune formalità deontologiche più rigorose rispetto a quelle fissate dalla legge, quali quella che impone al notaio, per l’autentica di firma, la lettura dell’atto ovvero la concessa dispensa da detta lettura e quella che prevede che negli atti conservati a raccolta, pubblici e autenticati, sia indicata l’ora della sottoscrizione. Secondo il deducente, il Consiglio, non avendo il potere di modificare la forma degli atti notarili, aveva di fatto violato le disposizioni di legge che disciplinano in maniera tipica gli atti notarili. 

Di diverso avviso i giudici amministrativi i quali hanno ricordato come, per giurisprudenza costante, “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, i principi di deontologia professionale che prevedono l’adozione di particolari formalità per la redazione di taluni atti, oltre quelle già previste dalla legge, non apportano alcuna modifica alla legge stessa, nel senso che l’atto rogato senza l’osservanza delle formalità di cui alle norme deontologiche conserva integra la propria validità, ma si limitano ad imporre regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell’etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Notarile”. Ne consegue – continua il Tar - che dette regole non siano dirette ad imporre formalità praeter legem funzionali ad una valida redazione dell’atto, ma si pongano come strumentali alla verifica di una condotta ritenuta dal Consiglio conforme alla deontologia professionale. Di fatto, la violazione delle suddette regole “non ha alcuna interferenza sulla funzione pubblicistica “esterna” del notaio, ma solo una rilevanza “interna” ai fini deontologici e disciplinari”.
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