Legittimo collocare in ferie i dipendenti no vax delle RSA

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Legittimo collocare in ferie i dipendenti no vax delle RSA

Il datore di lavoro può collocare forzatamente in ferie il dipendente che rifiuta di vaccinarsi se ritiene sussistere un elevato pericolo di contagio e a tutela dell'integrità fisica dei suoi dipendenti? E' la questione su cui ruota l'ordinanza, nota alla cronaca, del Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021.

Rifiuto del vaccino nelle RSA

Dieci sanitari, due infermieri e otto operatori socio-sanitari, dipendenti di due RSA del Bellunese rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione e vengono collocati in ferie (retribuite) dall'azienda.

I sanitari no-vax impugnano i provvedimenti datoriali rivolgendosi al Tribunale territoriale con un ricorso d’urgenza per ottenere la sospensione degli stessi e la conseguente riammissione in servizio.

Il giudice di merito, ritenuto insussistente il periculum in mora, rigetta il ricorso ex art. 700 c.pc, compensando le spese processuali.

Obblighi dell'azienda

Il Tribunale chiamato a decidere sul provvedimento d’urgenza dichiara primariamente difettare il fumus boni iuris.

L'azienda ha infatti agito applicando correttamente l’art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore l'obbligo di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Ora, nella fattispecie oggetto di esame, rileva il giudice di merito, è indubbio che i ricorrenti, appartenenti al personale sanitario, siano impiegati in mansioni ad elevato rischio vuoi perchè a contatto con persone (gli ospiti delle RSA) che accedono al loro luogo di lavoro (le RSA appunto) vuoi perchè a contatto con altri colleghi vaccinati, che potrebbero essere veicolo di infezione  in quanto non è scientificamente provato che il vaccino prevenga, oltre alla malattia, anche l’infezione.

E' peraltro notoria l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS -CoV-2. Lo testimonia il drastico calo di decessi registrati proprio fra le categorie che hanno potuto usufruire dello stesso come il personale sanitario e gli ospiti di RSA, e più in generale, come è avvenuto nei Paesi in cui il vaccino è stato somministrato su larga scala.

Pericolo di contagio del dipendente

L'elevato rischio per i dipendenti della RSA di essere contagiati dal virus fa ritenere che consentire la loro permanenza nel luogo di lavoro comporterebbe, per il datore di lavoro, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c, per mancata adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti

A supporto di tale tesi giunge anche il fatto notorio che il vaccino è offerto prioritariamente proprio al personale sanitario e non anche al personale di altre imprese, stante la scarsità delle dosi per tutta la popolazione.

La somministrazione del vaccino costituisce quindi una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia.

Collocamento in ferie

Il dipendente, ricorda il Tribunale, ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo. Tale periodo di tempo può essere stabilito dall'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Nel caso di specie è chiaro che, sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, prevalga l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. e di salvaguardare l’integrità fisica dei suoi dipendenti.

In merito poi alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati dai dipendenti, il Tribunale dichiara da ultimo non sussistere il periculum in mora non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento.

A conclusione, una riflessione e una domanda. È ovvio che il collocamento in ferie può rappresentare solo una soluzione provvisoria, come ci si dovrà pertanto comportare al termine del periodo di assenza retribuita?

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