Liberi professionisti: stop all'iscrizione alla Gestione Separata INPS

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Liberi professionisti: stop all'iscrizione alla Gestione Separata INPS

Riprende l'iter parlamentare per la proposta di legge ordinaria (C. 1823) in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.

La proposta di legge, che consta di un solo articolo, è tesa a sciogliere ogni dubbio interpretativo sulla portata dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come interpretato autenticamente con l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ma andiamo con ordine, inquadrando più approfonditamente la questione oggetto di un lungo contenzioso amministrativo e giurisprudenziale.

Gestione Separata INPS e liberi professionisti: quadro normativo

L'articolo 2, comma 26, della legge. n. 335/1995 disciplina l'obbligo di iscrizione per alcune categorie di lavoratori alla Gestione separata dell'INPS.

In particolare, la norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il soggetto che produce reddito da lavoro autonomo (articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella versione ante riforma 2004 e oggi corrispondente all'articolo 53) e che non è tenuto al versamento presso altra cassa professionale obbligatoria è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata dell'INPS, ai fini della estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Più nel dettaglio si tratta:

  • dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
  • dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • degli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Gestione Separata INPS e liberi professionisti: questione aperta

Sulla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 26, della legge. n. 335/1995 è più volte intervenuto l'INPS chiarendo che rientrano nell’ambito della Gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, evidenzia l'INPS, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

  • mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
  • esercizio di attività di tirocinio o praticantato;
  • esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Tali soggetti, conclude l'Istituto, continuano ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Orientamento interpretativo confermato (circolare n. 99/2011 e messaggio n. 709/2012) anche a seguito della emanazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 18 comma 12, legge 111/2011, con la quale il legislatore ha interpretato il citato articolo 2, comma 26, nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, con esclusione dei soggetti già pensionati.

Sulla scorta dei criteri interpretativi innanzi illustrati, dal 2010, l'INPS ha avviato l'operazione Poseidone per accertare la presenza di eventuali crediti contributivi relativi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata in qualità di liberi professionisti. Con l'incrocio delle banche dati Inps e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate, è stato rilevato un numero elevato di contribuenti inadempienti verso la Gestione Separata, ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento.

Ne è conseguito un vivace contenzioso che ha interessato tutti i liberi professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di riferimento.

Gestione Separata INPS e liberi professionisti: iter della proposta di legge

In questo quadro si innesta la proposta di legge all'esame della XI Commissione Lavoro della Camera.

La proposta di legge, presentata nel lontano 2019, è stata oggetto di 3 proposte emendative formalizzate il 7 luglio 2021, sui quali la Commissione, in due occasioni (nella seduta del 1° e del 15 dicembre 2021) aveva rinviato l'esame stante la necessità, emersa a seguito di interlocuzioni con il Governo e i tecnici dell'INPS, di ulteriori approfondimenti.

A distanza di qualche mese, la Commissione Lavoro si riunisce oggi, 24 marzo 2022, per tornare a discuterne e votare presumibilmente gli emendamenti.

Gestione Separata INPS e liberi professionisti: contenuti della proposta di legge

Ma cosa prevede la proposta di legge?

Il legislatore ritiene di dover integrare la formulazione attuale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, chiarendone ancora di più la portata.

L'articolo 1 (unico articolo della proposta di legge) dispone infatti di modificare il comma 12 dell'articolo 18 citato inserendo, dopo il primo periodo, il seguente: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale».

“L'INPS, si legge nella relazione, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996.

Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dei liberi professionisti, appartenenti ad albi dotati (in base ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) di un proprio ente previdenziale di diritto privato, nella gestione separata dell'INPS per difetto assoluto dei presupposti soggettivi impositivi”.

I 3 emendamenti presentati e oggetto di votazione, prevedono di aggiungere alla formulazione i seguenti periodi:

  • "Fanno eccezione i professionisti la cui cassa di categoria ne impedisce l'iscrizione ovvero che non sono tenuti all'iscrizione alle medesime casse previdenziali per l'esercizio della facoltà di esonero prevista dai rispettivi ordinamenti previdenziali" (comma 1, da inserire alla fine del primo periodo);
  • "I debiti, comprensivi di capitale e interessi, risultanti dalle richieste di contribuzione previdenziale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, formulate a seguito di accertamento nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge e dunque esclusi dalla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, sono automaticamente annullati dalla data di entrata in vigore della presente legge" (comma 2);
  • "La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge" (comma 2).

Attendiamo pertanto l'esito delle votazioni per conoscere gli sviluppi dell'annosa questione.

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