Licenziamenti per giusta causa? No al nuovo articolo 18 per i processi in corso

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Il caso di un dipendente di una compagnia telefonica licenziato per giusta causa per l’utilizzo improprio del cellulare aziendale per scopi personali e, dunque, non inerenti alle mansioni svolte è stato giudicato, prima, dinanzi alla Corte d’Appello, che ha accolto il ricorso dell’impiegato reintegrandolo nel posto di lavoro e risarcendolo con il pagamento delle retribuzioni maturate nel frattempo e, poi, dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Sezione lavoro della Corte, con la sentenza n. 10550/13, pubblicata il 7 maggio, precisa che il dipendente licenziato può essere reintegrato nel suo posto di lavoro, dato che la condotta antidoverosa del lavoratore è stata posta in essere senza raggiro o frode e l’azienda avrebbe potuto facilmente verificare l'abuso dello strumento aziendale.

A nulla è valso il fatto che l’azienda abbia invocato a proprio supporto l’immediata applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, così come novellato dalla legge di riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012), basandosi sul mero rilievo che mancano le disposizioni transitorie.

Nelle motivazioni della Corte si legge, infatti, che il nuovo articolo 18 sui licenziamenti individuali non è “immediatamente applicabile” ai processi in corso e, dunque, la nuova disciplina sul reintegro dei dipendenti non può essere estesa ai contenziosi sorti prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero (18 luglio 2012).

Per i giudici di legittimità, il superamento di un periodo transitorio con l’immediata applicazione del nuovo testo di legge non è fattibile in virtù dell’esistenza di numerosi ostacoli sia di tipo costituzionale che normativo. In primo luogo, è da sottolineare come l’immediata applicazione dell’articolo 18 ai processi in corso risulterebbe contraria ai principi della Costituzione, della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo data la “ragionevole durata del processo”. Inoltre, è da considerare il fatto che la modifica all’articolo 18 non si è limitata a riscrivere l’apparato sanzionatorio, ma riguarda una serie di condotte giuridicamente rilevanti alle quali si connettono tutele fra loro molto differenti, che rendono il tutto “incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso”. Non si può dimenticare, infatti che il nuovo dettato normativo prevede distinti regimi di tutela, nel caso in cui si accerti la natura discriminatoria del licenziamento piuttosto che l’inesistenza della condotta addebitata, che fanno sì che prevalga il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro con conseguente risarcimento a suo favore.
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