Licenziamento collettivo escluso per le Agenzie di somministrazione

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Con l’interpello n. 1 del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha sostenuto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le Agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica.

Ai sensi del citato comma, al caso di specie si applicano gli artt. 3 e 12 della Legge n. 604/1966, i quali rispettivamente forniscono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano seguire la procedura prevista dall’art. 7 della stessa Legge n. 604/1966, peraltro introdotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003.

Pertanto, in linea con quanto già chiarito con l’interpello n. 27/2013, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha concluso sostenendo che nell’ipotesi in questione trova applicazione la procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, e quindi la conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012).
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