Contestazione tardiva ma il fatto illecito sussiste? No alla reintegra

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Contestazione tardiva ma il fatto illecito sussiste? No alla reintegra

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare non consente al datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima di modo da rendere difficile la difesa del dipendente e di perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto.

La ratio di tale principio, infatti, riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.

Tale nozione va intesa in maniera relativa, correlata al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, richiedendo un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti.

Valutazione, quest'ultima, da effettuare con riferimento al tempo in cui i fatti medesimi vengono conosciuti dal datore di lavoro, e non a quello in cui essi sono avvenuti.

Licenziamento illegittimo se la contestazione è tardiva

E' questo il consolidato principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18070 del 23 giugno 2023, pronunciata a conferma della statuizione con cui la Corte territoriale aveva esercitato il potere di valutazione dei fatti portati alla sua attenzione per verificare la tempestività della contestazione di addebito indirizzata ad un dipendente di banca.

Secondo i giudici di merito, la datrice di lavoro aveva, nella specie, ingiustificatamente procrastinato la predetta contestazione, avendo aspettato quasi un anno dalla piena consapevolezza dei fatti addebitabili al lavoratore.

Per la Corte d'appello, l’arco temporale necessario per completare l’iter di accertamento, tenuto conto della complessità delle verifiche e dell’articolata organizzazione dell'Istituto di credito in esame - che si era peraltro avvalso di un servizio ispettivo - non poteva superare, per ogni singola fase, la durata di un mese.

Superato tale intervallo temporale, la contestazione doveva essere ritenuta tardiva.

Conclusione, questa, che gli Ermellini hanno ritenuto logica, coerente nonché aderente ai fatti allegati ed alle prove offerte: essa teneva conto del fatto che, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, un tale differimento, in mancanza di idonee giustificazioni, doveva essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro.

Tardiva contestazione, tutela applicabile

Nella medesime decisione, tuttavia, la Suprema corte ha fornito un'ulteriore precisazione.

La circostanza che il fatto tardivamente contestato comporti l’illegittimità del licenziamento non implica, di per sé, che lo stesso sia insussistente.

Questa puntualizzazione è stata resa per chiarire quale fosse la tutela applicabile al lavoratore nei casi come quello in esame.

La tutela reintegratoria - ha continuato la Corte - è applicabile nei casi in cui il fatto contestato sia insussistente.

In tale nozione, è compresa l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto che, anche se sussistente, sia tuttavia privo del carattere di illiceità.

Non è inclusa, tuttavia, l'ipotesi in cui difetti un elemento necessario per poter applicare una sanzione, qual è, appunto, l’inosservanza di un tempo ragionevole per intraprendere il procedimento disciplinare.

La tutela applicabile, quindi, va individuata solo una volta che sia stata accertata l’assenza di una giusta causa di licenziamento, valutando anche l’aspetto connesso alla tempestiva reazione all’inadempimento del lavoratore.

Rimane integro, ossia, il potere del giudice di verificare se il fatto addebitato, a parte la tempestività della contestazione, configuri o meno un grave illecito disciplinare sul quale fondare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Accertatane la sussistenza nella sua materialità occorre altresì verificarne la illiceità e, solo ove la si escluda, può trovare applicazione la reintegra.

Nella vicenda esaminata, in definitiva, in cui l'illecito disciplinare era stato accertato ma la contestazione dell’addebito era stata effettuata con notevole e ingiustificato ritardo, trovava applicazione la tutela indennitaria e non quella reintegratoria.

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