Licenziamento se si utilizza anche solo in parte il permesso ex lege 104/92 per fini personali

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Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, è legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che, durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave, abbia partecipato ad una serata danzante.

Nel caso di specie, nonostante la norma non richieda più il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza per il legittimo esercizio dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, per la Corte il comportamento del lavoratore non è meno grave anche se una parte del permesso sia stato utilizzato per assistere il disabile, prima di andare a ballare: ciò che conta è che il dipendente abbia utilizzato anche solo alcune ore di quel permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso stesso mira.

L’aver usufruito di una parte di quel permesso per finalità diverse dall’assistenza a persona portatrice di handicap grave, ovvero per soddisfare esigenze personali, costituisce un comportamento che implica un disvalore sociale giacché il costo di tali esigenze viene scaricato sull’intera collettività, sia perché i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, sia perché costringe il datore di lavoro ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i compagni di lavoro, che devono sostituire il lavoratore assente, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa.
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