Licenziato per giusta causa il dipendente che reitera l'errore

Pubblicato il



Licenziato per giusta causa il dipendente che reitera l'errore

E' legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore cui sia stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, qualora così sia previsto dal CCNL applicabile: proseguire nel rapporto risulterebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, vista la scarsa diligenza.

Con sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore e confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittimo il recesso disciplinare allo stesso comminato a seguito della reiterata commissione di un errore nelle operazioni assegnate.

Il provvedimento espulsivo era stato adottato in aderenza alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, risultando proporzionato in considerazione della recidiva riscontrata nella medesima infrazione, infrazione che era stata ripetuta, nei sei mesi precedenti, in ben tre occasioni.

Licenziamento del dipendente recidivo nell'errore

La Corte territoriale, nel dettaglio, aveva considerato che:

  • le violazioni poste a base della contestazione disciplinare erano di rilievo disciplinare e dimostrate;
  • il licenziamento era giustificato alla luce della recidiva specifica;
  • non era stata dimostrata la violazione dell'art 2087 c.c., per come dedotta in via generica dal prestatore;
  • era estranea al tema decidendi la questione dello scarso rendimento, anch'essa dedotta dal lavoratore.

Ebbene, secondo la Suprema corte, tali accertamenti di fatto erano insindacabili in sede di legittimità, in quanto congruamente e logicamente motivati.

Accertamento di fatto e valutazione del giudice di merito

E' al giudice di merito - ha ricordato la Sezione lavoro della Cassazione - che spetta:

  • la selezione e la valutazione delle prove alla base della decisione;
  • l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento;
  • l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
  • la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante.

Nella vicenda esaminata, il giudizio di valutazione di gravità in concreto della condotta e di proporzionalità della sanzione espulsiva era stato effettuato dalla Corte d'appello con riferimento al contratto collettivo ed all'esistenza di una recidiva per la medesima infrazione contestata al dipendente.

Era stata operata, in definitiva, una motivata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta del contratto collettivo.

Il fatto addebitato, infine, oltre ad essere riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentivano l'irrogazione del licenziamento, era suscettibile di far ritenere che la prosecuzione del rapporto fosse pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito