L’Ici aggiorna le dichiarazioni

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Con un provvedimento del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del 23 aprile 2008, in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, sono stati definiti i nuovi modelli di dichiarazione Ici con le relative istruzioni. Il provvedimento adegua i modelli alle modifiche varate con il decreto legge n. 223/2006, che all’articolo 37, comma 53, ha soppresso parzialmente l’obbligo di dichiarazione Ici, dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore del Territorio del 18 dicembre 2007. L’obbligo di dichiarazione Ici resta, però, valido nel caso in cui si vogliano ottenere le riduzioni d’imposta e in tutti quei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del Dlgs 463/07, riguardante la disciplina del modello unico informatico (modello usato dai notai per registrazione, trascrizione annotazione nei registri immobiliari, eccetera). Dalla lettura delle nuove istruzioni emerge che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici per gli atti notarili formati o autenticati dal 1° giugno 2007, relativi a immobili ubicati nei Comuni in cui vige il sistema del libro fondiario. La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Ici 2007, dichiarazioni per pochi – Nocito

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