L'imprenditore risponde per gli errori del professionista

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Con la sentenza n. 3211, del 25 gennaio 2012, la Corte di Cassazione stabilisce che – in caso di fallimento – è l'imprenditore che risponde per bancarotta documentale e non le persone incaricate alla tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Il caso riguarda un imprenditore che non aveva consegnato al curatore fallimentare le schede contabili, in quanto il proprio commercialista non aveva mai provveduto alla loro compilazione. La Corte ha precisato che colui che esercita un'attività commerciale può avvalersi dell'apporto di un tecnico per la regolare contabilità dell'azienda, "ma resta sempre responsabile per l'attività da costoro svolta nell'ambito dell'impresa".
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