Liquidazione dei gratuiti patrocini. Indicazioni operative

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Liquidazione dei gratuiti patrocini. Indicazioni operative

Istruzioni dal ministero della Giustizia

Una nota del ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018 fornisce indicazioni operative per quanto riguarda le procedure di liquidazione dei gratuiti patrocini e, in particolare, relativamente all’emissione del relativo decreto di pagamento.

La comunicazione è stata inoltrata ai presidenti dei vari Uffici giudiziari, ossia alla Corte di cassazione, alle Corti di appello e al Tribunale superiore delle acque pubbliche nonché, per conoscenza, al presidente del Consiglio nazionale forense.

Nelle indicazioni, il dicastero risponde a tre quesiti, pervenuti - viene spiegato - a seguito di diverse segnalazioni.

Quando il deposito dell’istanza di liquidazione?

In primo luogo, è stato chiesto entro quale termine l’avvocato sia tenuto a depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Sul punto, viene chiarito che l’articolo 83, comma 3-bis del DPR n. 115/2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione di questa istanza, con la conseguenza, tuttavia, che in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione graveranno sul difensore.

Liquidazione del compenso, termini

La seconda domanda attiene al termine entro cui il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio.

Secondo il ministero, anche in questo caso l’articolo 83 sopra riferito non ha introdotto un termine a provvedere, essendo ben possibile che il magistrato, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento al deposito di documentazione ulteriore da parte del soggetto ammesso al patrocinio, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario.

Ad ogni modo, la stessa norma chiarirebbe che il provvedimento di liquidazione del compenso, ossia il decreto di pagamento, debba essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

Prassi più o meno virtuose

Per finire, la questione da ultimo affrontata riguarda la valutazione della correttezza della prassi, adottata da alcuni uffici giudiziari, di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al gratuito patrocinio.

In risposta, viene chiarito che il modus operandi delineato dall’articolo 83 citato, appare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e senza alcun filtro, vengano richiesti, a fronte dell’istanza di liquidazione, accertamenti all’ufficio finanziario, rimandando all’esito degli stessi l’adozione del decreto di pagamento.

In linea con questa disposizione, per contro, si pongono – si legge nella nota del ministero della Giustizia – quelle prassi virtuose di alcuni uffici in virtù delle quali si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al giudice la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

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