Liquidazioni periodiche Iva in scadenza il 31 maggio: la gestione delle eccedenze a credito

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Liquidazioni periodiche Iva in scadenza il 31 maggio: la gestione delle eccedenze a credito

Entro il 31 maggio 2018 si deve inviare la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel trimestre 1° gennaio - 31 marzo 2018, adottando la modalità esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Si ricorda che l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Imposta sul valore aggiunto è stato introdotto dal 2017, con la finalità di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Nella Comunicazione, infatti, i contribuenti indicano i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Come gestire le eccedenze a credito

Il contribuente ha un’ampia facoltà di scelta di come gestire le eccedenze a credito.

Nel caso in cui, infatti, siano disponibili le suddette eccedenze, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA dovrà illustrare come il contribuente le ha gestite, e come intenderà gestirle, dal momento che possono essere state alimentate anche da fatture 2017, annotate in sezionali nel 2018, per cui il diritto di detrazione è stato fatto valere in relazione al 2017.

In tali circostanze il contribuente ha una alternativa.

Può scegliere se inserire i crediti Iva che sono scaturiti dalla dichiarazione annuale già nella prima comunicazione della liquidazione periodica IVA (in tutto o in parte), in scadenza il 31 maggio, oppure se destinarli a compensazione orizzontale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nelle sue FAQ, specifica che in relazione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, la scelta effettuata può essere oggetto di successiva modifica.

Pertanto, il contribuente che decide di inserire l’intero credito annuale nella liquidazione di gennaio potrebbe, poi, decidere di estrometterne anche solo una parte (non già utilizzata in compensazione verticale), per utilizzarla per pagare altre imposte.

In questo caso, il credito annuale trasferito nella liquidazione di gennaio andrebbe indicato nel rigo VP9 («Credito anno precedente») del quadro riferito a questo mese, mentre la parte successivamente estromessa dal circuito IVA, ad esempio a febbraio, andrebbe indicata sempre nello stesso rigo, ma con il segno meno, del quadro riferito a febbraio.

Liquidazione IVA di gruppo, maggior credito da annotazione tradiva

Anche chi applica il sistema della liquidazione IVA di gruppo, di cui all’articolo 73, Dpr 633/72, può essere interessato dal maggiore credito da annotazione “tardiva” delle fatture ricevute nel 2017 (entro il 30/04/2018), per le quali l’esercizio della detrazione avviene direttamente nella dichiarazione annuale.

Le società che applicano la citata disciplina, potrebbero aver registrato fatture 2017 nei primi quattro mesi dell’anno, facendole confluire nel quadro VF della dichiarazione e determinando un “surplus” di IVA detraibile.

Quest’ultimo importo, emergendo solo in dichiarazione, non può essere stato trasferito al gruppo nell’anno di riferimento e – in assenza di indicazioni precise - la sua collocazione “naturale” sembrerebbe il rigo VX8 della dichiarazione della società che lo ha generato, il cui ammontare si aggiunge, nel rigo VK20, ai crediti trasferiti al gruppo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 aprile 2018 - Comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva 2018. Software online – G. Lupoi

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