Liti fiscali pendenti, l’Agenzia interviene su proroga e ampliamento della definizione

Pubblicato il



La manovra di luglio - articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011 - l’ha istituita, il milleproroghe - articolo 29, comma 16-bis, del Dl 216/2011 - ha riaperto il termine di versamento, con ampliamento verso tutte le liti del 2011 che non hanno visto una pronuncia giurisdizionale definitiva, unificandolo al 2 aprile 2012, data di scadenza dell’istanza. Si tratta della definizione delle liti fiscali pendenti minori, ossia sotto i 20mila euro, oggetto della circolare n. 7 del 15 marzo 2012 emessa dall’agenzia delle Entrate.

La precisazione più importante è quella dell’esclusione della definizione agevolata per le liti rese ancora pendenti per ricorsi inammissibili con mera aspettativa della definizione. Ossia, per le liti in cui il contribuente abbia impugnato un avviso di accertamento oltre i termini di decadenza, per precostituire artificiosamente una controversia pendente e poter pagare un’imposta inferiore rispetto a quella effettivamente accertata. Si richiama, allo scopo, quanto detto e nella pregressa circolare 48/E/2011 - “…sono ammesse … alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi – in sé inammissibili – proposti oltre i termini prescritti dalla legge …, purché prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità” - e nella sentenza di Cassazione n. 19693/2011: “…una lite può considerarsi "pendente" (anche ove si possa prospettare inammissibile il ricorso introduttivo di quella) allorché essa possa considerarsi "reale", e sia, cioè, provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga l’interesse, non solo del contribuente ma anche dell’amministrazione, a definirla”.

In merito alla sospensione del termine per proporre appello, si precisa che sono sospesi i termini solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge14/2012, di conversione del D.L. n. 216/2011.

Altra esclusione riguarda i ruoli emessi a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata (ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973), delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, dunque contro il ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 311/2004, attività di mera liquidazione che non produce l’emanazione di un atto impositivo.

È ammessa, invece, la definizione degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di competenza dell'erario, emessi ai sensi dell’articolo 12 del Dl 70/1988, sui trasferimenti degli immobili non censiti, se risulta impugnato anche l'atto di classamento di un immobile.

In ultimo, si spiega che di fronte ad una decisione di rinvio della Corte di cassazione si ritengono superate tutte le precedenti pronunce. In tal caso è come se non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, pertanto si applicherò l’aliquota del 30% sul valore della controversia.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Liti, sanatoria su richiesta - Stroppa

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito