L’onere probatorio del no profit cade sull’associazione che fruisce delle agevolazioni

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La Ctp Treviso, con sentenza n. 70/8/10 del 19 luglio 2010, esamina il caso della ricaduta dell’onere probatorio che documenti l’attività dilettantistica sportiva come prevalente.

La situazione che si è presentata ai giudici è quella di un’associazione che si dichiarava non commerciale, con caratteristica di una no profit e diritto alle agevolazioni consequenziali, di cui in realtà era stata verificata dalle Entrate (con controlli incrociati di questura e GdF) la natura commerciale.

I giudici, nel merito, hanno spiegato che un’associazione non commerciale ha il carico della dimostrazione del carattere no profit. Dimostrazione che deve essere supportata da documentazione probatoria adeguata da esibire in giudizio.
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