Ministero del Lavoro: prime risposte dalla Commissione per gli interpelli

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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, riunita nella Commissione per gli interpelli sulla sicurezza presso il ministero del Lavoro, risponde a due quesiti giunti con gli interpelli n. 1 e n. 5 del 2 maggio 2013.

Interpello n. 1/2013. Sull’obbligatorietà della visita medica preventiva per uno stagista minorenne, la commissione chiarisce che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro ma una forma di inserimento temporaneo in azienda. Pertanto, l’obbligo in oggetto - ex lege 977/1967 - non sussiste per stagisti minorenni, in quanto esso è riferito ai prestatori minori di 18 anni con contratto di lavoro o con rapporto di lavoro, anche speciale come l'apprendistato o il lavoro a domicilio.

Interpello n. 5/2013.
Circa la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, si spiega che tale stima rientra nell’ambito della valutazione del rischio disciplinata dall’articolo 17 del Dlgs 81/2008. Pertanto, anch'essa non è delegabile da parte del datore di lavoro, che ne è unico responsabile, anche se decide di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Niente visita preventiva per lo stagista - Caiazza
  • ItaliaOggi, p. 27 – Stress senza delega - Cirioli

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