Modelli IVA 2018: dati delle liquidazioni periodiche solo in caso di variazioni rispetto alle comunicazioni trimestrali

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Modelli IVA 2018: dati delle liquidazioni periodiche solo in caso di variazioni rispetto alle comunicazioni trimestrali

Tra i provvedimenti del 15 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate che approvano, insieme alle relative istruzioni, quasi tutti i modelli di dichiarazione per l’anno 2018, vi è anche il pacchetto relativo all’IVA.

Fanno parte di questo gruppo: il modello ordinario, la consueta versione semplificata (modello base) e il modello 74-bis, che deve essere utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2018 nell’ambito della procedura fallimentare ovvero della liquidazione coatta amministrativa. Esso, infatti, deve essere utilizzato, al posto della versione precedente, dai responsabili delle procedure concorsuali per comunicare i dati della frazione di anno antecedente all'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Questi modelli, insieme alle relative istruzioni, sono già disponibili sul sito delle Entrate.

Novità 2018 del modello IVA ordinario e semplificato

Le novità che interessano quest’anno il modello IVA 2018 riguardano, in primo luogo, il frontespizio e i quadri che sono stati coinvolti dalle novità normative (provvedimento n. prot. 10581 del 15/01/2018).

Alcuni esempi.

Dopo che la Legge di bilancio 2017 ha abrogato la disposizione che prevedeva la presentazione, da parte della controllante, delle dichiarazioni annuali delle controllate, dal modello è stato eliminato il campo per la firma del rappresentante dell’ente o della società controllante in caso di liquidazione Iva di gruppo.

Inoltre, dato che dal 2018 non sarà più possibile comunicare l’opzione, inviando il modello specifico Iva 26, le controllanti potranno indicare la scelta per l’esercizio congiunto direttamente nel quadro VG della dichiarazione annuale.

Ma la vera novità che ha interessato il modello IVA 2018 è quella relativa al quadro VH, relativo alla “Comunicazione delle liquidazioni periodiche”. Infatti, da quest’anno dovrà essere compilato solo nel caso in cui il contribuente debba dichiarare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche presentate ai sensi dell'art. 21-bis del Dl n. 78/2010.

A partire dal 2017, l'istituzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, infatti, rende inutile il riporto degli stessi dati nella dichiarazione annuale, ad eccezione del caso in cui si debbano apportare modifiche rispetto a quanto già comunicato.

Relativamente al quadro VF, tenendo conto delle modifiche normative, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Iva annuale richiedono, per la compilazione di tale quadro relativo agli acquisti, l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti. Ciò in quanto, nella versione definitiva delle istruzioni non c’è più il riferimento all’anno 2017.

Pertanto, per esercitare il diritto alla detrazione, è necessario che i relativi documenti siano annotati nel registro anteriormente all’esercizio del diritto a detrazione, che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Così, le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute entro il 16 gennaio 2018 da parte dei contribuenti mensili, e registrate nel registro acquisti con riferimento al 2017, partecipano alla liquidazione e al versamento dell’imposta relativa al mese di dicembre 2017, da effettuarsi entro oggi (16 gennaio 2018); con slittamento al 16 marzo 2018 del termine per i contribuenti trimestrali. Mentre, le fatture relative ad acquisti del 2017, ricevute dopo il 16 gennaio 2018, devono essere registrate nel registro acquisti con riferimento al 2017 e la relativa imposta va portata in detrazione entro il 30 aprile 2018, in sede di dichiarazione Iva annuale 2018.

Modello IVA 74 bis

E’ stato il provvedimento n. prot. 10671 del 15 gennaio 2018, ad approvare il nuovo Modello IVA 74 bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2018, in caso di procedura fallimentare o per la liquidazione coatta amministrativa.

Il modello è disponibile all’interno del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), ma può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che:

- siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’allegato n. A del provvedimento in esame;

- nello stesso sia indicato l’indirizzo dal quale è stato prelevato, oltre agli estremi del provvedimento appena emesso.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 8 gennaio 2018 - Crediti d’imposta adeguamento tecnologico per le comunicazioni al Fisco, ci sono i codici tributo – Moscioni

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