Monitoraggio fiscale, l'Agenzia attingerà direttamente dall'Ini-Pec

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Le ragioni del Cndcec sono state accolte.

Con la risoluzione 88 del 14 ottobre 2014, l'agenzia delle Entrate chiarisce che se l’Amministrazione fiscale può acquisire direttamente gli indirizzi Pec, attraverso l'elenco Ini-Pec, non sussistono altri obblighi di comunicazione all'Agenzia dell'indirizzo da parte dei contribuenti.

La questione era stata sollevata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'ambito degli obblighi antiriciclaggio sorti, ex circolare congiunta Entrate – GdF n. 105953 dell'8 agosto 2014, dalle nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale delle operazioni con l'estero.

Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 11 del Dlgs 231/2007), i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti (articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto), sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. Ma, se la Pec è già nell'indice nazionale degli indirizzi (istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico) e non è scaduta, tale obbligo di comunicazione viene meno.

E' precisato anche che, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi Pec degli associati sono già comunicati all’Agenzia.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Pec valida se presente nell'«indice» - De Stefani

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