Mutamento del giudice: dichiarazioni testimoniali già assunte utilizzabili solo col consenso delle parti

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Se, nel corso del procedimento penale, il giudice cambia, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente magistrato non sono utilizzabili senza il consenso di entrambe le parti.

Così, quando una delle parti si opponga alla lettura, “l'onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l'ammissione dei suddetti testi”. Ne consegue che, se la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura è quella onerata della citazione dei testi, la stessa può legittimamente rifiutarsi di citarli “e il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l'onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l'ammissione dei testi".

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione, Seconda sezione penale, nel testo della sentenza n. 11542 del 23 marzo 2011.
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