Nel procedimento disciplinare l’incolpato va sempre sentito a sua discolpa

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Con sentenza n. 3182 del 1° marzo 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un legale avverso la decisione di conferma della sanzione disciplinare della sospensione irrogatagli dal Consiglio dell’Ordine senza che lo stesso fosse stato convocato o sentito in proposito.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come anche in sede di procedimento disciplinare l’incolpato, analogamente a quanto si verifica nel processo penale, deve vedersi sempre garantito il diritto di essere convocato e di esporre le proprie difese avanti al suo giudice naturale che, nella specie, è il plenum del Consiglio dell’Ordine.
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