Nessuno obbligo di comunicazione per il Fisco se non c’è errore ma solo omissione

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Una società che si è avvalsa della sanatoria sugli omessi versamenti, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il fatto che, dopo aver chiesto il condono aveva potuto pagare solo alcune rate, perché successivamente il Fisco aveva iscritto a ruolo e liquidato la somma mancante. Il ricorso si fonda, dunque, in particolare sulla mancata comunicazione dei risultati del controllo automatico dell'imposta da parte degli uffici fiscali. Il ricorrente, inoltre, sostiene che è stato violato lo Statuto del contribuente nella parte in cui si generalizza l’obbligo di comunicazione a tutti i casi in cui vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

La Cassazione, con la sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010, ritiene infondato il ricorso e ribadisce che la comunicazione di irregolarità va inviata al contribuente solo se, dopo un controllo automatico, emerge un risultato diverso rispetto a quanto effettivamente dichiarato. Dunque, non vi è obbligo di comunicazione di irregolarità nel caso di omesso versamento di imposte. Con tale principio di diritto, i Supremi giudici riconoscono che l’Amministrazione finanziaria non è prevenuta e non si aspetta un risultato diverso da quello scritto in dichiarazione. Ciò che viene rilevato è, quindi, il mancato versamento delle imposte. Non essendoci stato alcun errore – solo una pura omissione – non scatta l’obbligo di comunicazione al contribuente, dato che dal controllo automatico non emerge nulla di diverso rispetto a quanto lo stesso contribuente ha dichiarato.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 21 – Comunicazioni di irregolarità escluse per gli omessi versamenti – A.I., Fr.Fal.

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