Niente accesso se la casa è della convivente

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 4498 del 22 febbraio 2013 – l'autorizzazione che il procuratore della Repubblica dà per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione del contribuente ai sensi dell'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; ne consegue che, in base a essa, “non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l'abitazione debba essere individuata in via di fatto”.

Sulla scorta di questo assunto la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i precedenti giudici di merito avevano ritenuto illegittimo un accertamento di maggiori imposte notificato ad un contribuente sulla base di un accesso della Guardia di Finanza presso l’abitazione della convivente del contribuente medesimo.
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