Impiego in mansioni inferiori marginale, demansionamento escluso

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Impiego in mansioni inferiori marginale, demansionamento escluso

Secondo la Corte di cassazione, al dipendente possono essere assegnati, per motivate esigenze aziendali, anche compiti inferiori al proprio livello qualora questi risultino comunque marginali rispetto alle sue mansioni.

La Suprema corte ha respinto il ricorso promosso dal dipendente di una Srl contro la decisione con cui, nel merito, era stata ritenuta infondata la domanda volta alla declaratoria dell’obbligo, da parte della datrice, di adibire il deducente esclusivamente alle mansioni di sua competenza.

Il lavoratore, in particolare, aveva chiesto che fosse dichiarato illegittimo l’ordine di servizio col quale gli erano state assegnate mansioni inferiori e dequalificanti e che gli fosse corrisposta la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza, comprese le somme arretrate.

Inoltre, la sua domanda era tesa all’accertamento dell’illegittimità nonché del carattere persecutorio e vessatorio del comportamento tenuto nei suoi confronti dalla società datrice, concretizzatosi - a suo dire - in un demansionamento e, successivamente, a fronte del rifiuto da lui opposto all’impiego prescrittogli, in una condotta di mobbing, realizzata attraverso la reiterata irrogazione di sanzioni disciplinari a suo carico.

Sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, tuttavia, questa tesi era stata smentita: i giudici di merito avevano ritenuto che, nella specie, fosse legittimo l’impiego dell’interessato in mansioni inferiori alla propria qualifica di appartenenza.

Era stata, infatti, ritenuta ammissibile una flessibilità nell’utilizzo del medesimo lavoratore, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione alle menzionate mansioni inferiori nell’arco della singola giornata lavorativa.

Ciò posto, era stata considerata formalmente legittima l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del deducente in conseguenza del rifiuto di questi rispetto ai compiti assegnatigli.

Da qui in ricorso in sede di legittimità del lavoratore, volto a contestare la conformità a diritto della pronuncia della Corte d’appello: secondo la sua difesa, l’impiego promiscuo in compiti propri della qualifica inferiore, in precedenza rivestita, doveva essere escluso sul piano legislativo e contrattuale, con conseguente illegittimità anche del rigetto della sua domanda di risarcimento da demansionamento.

Impiego in mansioni inferiori per ridotto periodo di tempo, sì a flessibilità

Con ordinanza n. 22668 del 19 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha giudicato infondata la doglianza del ricorrente e ciò alla luce dell’orientamento di legittimità sopra richiamato: il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli del suo livello.

La Sezione lavoro della Suprema corte ha sottolineato come, nella specie, la flessibilità data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si era rivelata, di per sé, legittima, non trovando ostacolo nella disciplina contrattuale di settore ai sensi dell’art. 2 del CCNL del 27.11.2000 (Trasporto Pubblico Locale).

Senza contare che l’interpretazione di quest’ultima disposizione, in termini di legittimazione della flessibilità in uso in quanto autorizzata da precedenti accordi collettivi per dichiarati superati - per come fatta propria dalla Corte territoriale - non risultava adeguatamente confutata dal ricorrente.

Ne conseguiva la non configurabilità di condotte illegittime del datore di lavoro idonee a fondare pretese risarcitorie.

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