Niente ipoteca se la causa tributaria è ancora pendente

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La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 6/10/2010, ha accolto il ricorso presentato da una società che lamentava l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla concessionaria di riscossione per un asserito debito erariale di oltre quattrocentomila euro quando era ancora pendente il ricorso della società stessa contro la cartella di pagamento presupposta.

La Commissione provinciale di Bari, tuttavia, aveva dato ragione alle tesi della concessionaria, secondo cui sia i ruoli delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutivi e, in quanto tali, eseguibili anche in pendenza di gravame.

Di diverso avviso i giudici della Commissione regionale pugliese, i quali hanno sottolineato che l'ipoteca, stante il suo carattere costitutivo, “deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, così come previsto nell'articolo 2808 e seguenti del codice civile”. Requisiti, questi, che non erano ancora rinvenibili, nel caso in esame, proprio in considerazione della pendenza della causa.
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