No alla validazione di diffida accertativa per crediti patrimoniali nei confronti di società fallita

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 4684 del 19 marzo 2015, rispondendo ad un quesito posto da una DTL, ha ricordato che con la diffida accertativa per crediti patrimoniali, ex art. 12 del D.Lgs. 124/2004, il Legislatore ha assegnato al personale ispettivo ministeriale il potere di diffidare il datore di lavoro alla corresponsione al prestatore di lavoro degli importi risultanti dall'accertamento, vale a dire di quegli importi la cui debenza, a seguito della verifica ispettiva, risulta certa nell'an e nel quantum.

Affinché la diffida accertativa possa assumere il carattere del titolo esecutivo, è necessario che ne possieda tutti i requisiti previsti dal nostro ordinamento giuridico ed individuati, in particolare, dall'art. 474 c.p.c., ovvero, la certezza, la liquidità e l'esigibilità.

Nel caso di credito della diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita manca il requisito dell'esigibilità, atteso che l'art. 51 della Legge fallimentare precluderebbe al lavoratore di poter intraprendere un'azione esecutiva in forza di quel titolo.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero ha concluso sostenendo che per la diffida accertativa emessa nei confronti di una società fallita non si possa procedere a validazione da parte del Direttore della DTL, posto che lo stesso atto non possiede intrinsecamente i requisiti del titolo esecutivo.
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