No all'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario

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I giudici di legittimità, con la sentenza n. 21315 del 2010, hanno escluso che, in caso di tardiva notifica della cartella esattoriale, il Fisco possa chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Quest'ultimo – si legge nel testo della decisione - è solo il mero esecutore, incaricato dall'ente impositore della semplice funzione di notifica del titolo esecutivo al destinatario.

Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato le decisioni con cui le precedenti Commissioni tributarie avevano ritenuto che, in un procedimento promosso da un contribuente in opposizione ad una cartella esattoriale notificata oltre il termine sancito dalla legge, il concessionario non potesse essere chiamato in causa dall'Amministrazione finanziaria in quanto il caso non integrava un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
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