No all'iscrizione al Registro Imprese con Pec di un terzo

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Le imprese non possono più indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Un'impresa, una sola PEC


La precisazione giunge dal ministero dello Sviluppo Economico – Divisione XXI – con nota prot. 77684 del 9 maggio 2014, con cui si evidenzia che quanto sostenuto in precedenza, ossia la possibilità di indicare l’indirizzo PEC di un terzo ai fini della registrazione nel Registro Imprese, non è più applicabile in base alle modifiche apportate alla legislazione vigente.

Pertanto il Mise afferma che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

La cancellazione


Qualora emerga l’iscrizione di una medesima PEC su due distinte imprese, deve darsi luogo alla cancellazione del dato, ai sensi dell’art. 2191 c.c., avvertendo l’impresa interessata di provvedere alla sostituzione dell'indirizzo presente nel Registro Imprese con altro solo ad essa riferibile.

Si aggiunge che a seguito del procedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, sarà applicata la specifica sanzione prevista dall’art. 16, comma 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall’art. 5, comma 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità indicate nel parere prot. n. 141955 del 29/8/2013.
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