Non paga l'Irap il professionista con due dipendenti part time

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Non paga l'Irap il professionista con due dipendenti part time

Irap non dovuta dal professionista che, nell'esercizio della propria attività, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di due collaboratori assunti part time, equiparabili, in concreto, a un dipendente a tempo pieno: è assente il requisito dell'autonoma organizzazione.

E' stato respinto, dalla Corte di cassazione, il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva dato ragione ad una contribuente, una professionista, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il rimborso dell'imposta Irap.

La causa aveva preso le mosse dal provvedimento di silenzio rifiuto che l'Amministrazione finanziaria aveva opposto rispetto all'istanza di rimborso avanzata dalla contribuente per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione.

Nella richiesta, era stato fatto presente che la donna svolgeva attività di libero professionista (dentista) avendo, alle proprie dipendenze, solamente due assistenti part-time.

Dopo che la CTR, come detto, aveva giudicato fondato il ricorso della contribuente, l'Ufficio finanziario si era rivolto alla Suprema corte impugnando le relative statuizioni.

Secondo l'Agenzia, era erroneo quanto dedotto dai giudici di merito per quanto riguardava l'asserita marginalità del lavoro dei due dipendenti part time ai fini dell'affermazione dell'insussistenza di un'autonoma organizzazione.

Due dipendenti part time? Niente Irap per il professionista

La Sezione tributaria della Cassazione, con ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023, ha giudicato infondata la predetta doglianza, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di Irap ed esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale.

Esercizio che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Consulta, costituisce presupposto d'imposta solo qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Autonoma organizzazione, quando ricorre?

Sul punto, gli Ermellini hanno ricordato che il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse);
  • impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, ed in particolare di collaboratori non occasionali che non superino il numero di uno che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.

In tale contesto, spetta al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

In materia di Irap del medico convenzionato, in particolare, è stata esclusa la ricorrenza del requisito della autonoma organizzazione quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Due lavoratori part time equiparabili a uno a tempo pieno

Ebbene, nella vicenda in esame, anche se i dipendenti erano due, erano stati assunti part time.

E in proposito, la giurisprudenza ha già affermato la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno, procedendo poi alla qualificazione dell'attività come non autonomamente organizzata anche alla luce di altri fattori.

I principi espressi dalla giurisprudenza, in definitiva, non risultavano violati dalla CTR, avendo, quest'ultima:

  • da un lato, equiparato i due lavoratori part time a uno a tempo pieno;
  • dall'altro, ritenuto non decisivi, ai fini di un'autonoma organizzazione, diversi fattori certamente non atti a sostituire la prestazione professionale della contribuente.

Il motivo di doglianza del Fisco, in definitiva, doveva essere respinto.

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